Statuto

Art. L’Associazione si denomina Centro Musicale Internazionale “Francesco Siciliani”, in sigla “Ce.M.I.” e non ha fini di lucro.

Art. 2 Il Centro Musicale Internazionale è patrocinato dall’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, ha sede in Roma e potrà istituire succursali o sezioni in Italia e all’estero.

Art. 3 Il Centro Musicale Internazionale ha lo scopo di promuovere la reciproca conoscenza e la diffusione del patrimonio musicale italiano e di altri Paesi con esecuzioni musicali, manifestazioni culturali e convegni scientifici in Italia e all’estero.
Incontri bilaterali potranno essere promossi dal Centro d’intesa con le Autorità italiane e di altri Paesi, in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private.
Il Centro Musicale Internazionale ha anche lo scopo di promuovere la conoscenza e l’approfondimento della musica non solo come arte autonoma ma anche nei rapporti con le altre arti e di scoprire e valorizzare nuovi talenti musicali ed artistici favorendo l’incontro tra cultori di diverse discipline artistiche.
Il Centro Musicale Internazionale, con gli stessi scopi, può promuovere viaggi culturali in Italia ed all’estero.

Art. 4  Possono far richiesta di iscrizione al Centro persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che ne condividano le finalità e siano presentati da un socio.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I soci si distinguono in ordinari e sostenitori.  In casi particolari il Consiglio direttivo può conferire a persone o enti di riconosciuti straordinari meriti la qualifica di socio onorario.
La qualifica di soci sostenitori spetta a coloro che si impegnano ad effettuare erogazioni di particolare importo per assicurare il raggiungimento
delle finalità del Centro.
La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato rispetto degli obblighi statutari o per radiazione proposta per gravi motivi dal Consiglio direttivo e ratificata dall’Assemblea.

Art. Il fondo comune del Centro è costituito, ai sensi dell’art. 37 c.c., dai contributi degli associati e dai beni eventualmente acquistati con questi contributi.
Per il raggiungimento dei suoi scopi e per il perseguimento di singole iniziative il Centro potrà avvalersi, oltre che dei beni suddetti e delle loro rendite, dei contributi, sovvenzioni ed erogazioni anche per sponsorizzazioni da parte di terzi in genere e di Amministrazioni ed enti pubblici, italiani e stranieri, nonché del ricavato dalla vendita di biglietti per manifestazioni a pagamento, degli introiti per diritti d’autore e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo, nonché usufruire di beni mobili e immobili concessi in godimento da terzi.

Art. Sono organi del Centro:
–  l’Assemblea dei soci
–  il Consiglio direttivo
–  il Presidente e il Vice Presidente
–  il Direttore artistico
–  il Direttore amministrativo
–  il Collegio dei revisori dei conti.

Art. L’Assemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria:
a)  delibera sul bilancio annuale;
b)  delibera sugli indirizzi e sui programmi pluriennali dell’Associazione;
c)  elegge i membri elettivi del Consiglio direttivo;
d)  elegge i membri del Collegio dei revisori dei conti;
e)  decide sulla radiazione dei soci;
f)   delibera eventuali modifiche dello Statuto;
g) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell’Associazione.

Art. L’Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera inviata ai soci, anche via fax e per posta elettronica, con un preavviso di almeno dieci giorni.
Le delibere dell’Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per le deliberazioni relative alla radiazione di soci, alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci.  Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.
Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea, mediante delega scritta, da altro socio.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti espressi.

Art. Il Consiglio direttivo si compone di nove membri elettivi.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il Presidente, che è anche Presidente del Centro, il Vice Presidente e nomina il Direttore artistico e il Direttore amministrativo.
Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, gli altri provvedono alla sostituzione.
Il Consiglio provvede alla gestione del Centro, traccia le linee fondamentali della sua attività, approva il programma annuale proposto dal Direttore artistico, provvede alla formazione dei bilanci e nomina il Presidente onorario e i membri del Comitato d’Onore del Centro.  Il consiglio può delegare poteri al Presidente e/o al Vice Presidente e conferire deleghe a singoli consiglieri per compiti specifici senza poteri di firma salvo specifica procura.

Art. 10  Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri.
Le convocazioni sono fatte a mezzo lettera, con preavviso di almeno dieci giorni, o in caso di urgenza a mezzo telegramma o per fax o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.  Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Consiglio con voto consultivo: un rappresentante dei Ministero della Pubblica Istruzione; un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; un rappresentante del Ministero per i Beni Culturali; un rappresentante del Ministero del Turismo e dello Spettacolo; un rappresentante della Rai-Radiotelevisione Italiana.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano d’età.
Le riunioni del Consiglio regolarmente convocate sono valide quando siano presenti almeno tre membri.  In mancanza di regolare convocazione è richiesta la presenza di tutti i componenti.
Salvo quanto altrove specificamente previsto, il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11  Il presidente dei Centro è, a tutti gli effetti, il legale rappresentante del Centro e ha la firma degli atti.  Egli nella sua qualità di Presidente:

  1. provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo, nonché a tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

b) in casi di assoluta urgenza, d’intesa con il direttore artistico, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso.  Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento e in via autonoma rappresenta legalmente il Centro di fronte ai terzi e in giudizio per tutte le materie e con tutti i poteri che gli verranno delegati dal Consiglio direttivo.

Art. 12  Il Direttore artistico ha il compito specifico di proporre, d’intesa con il Presidente ed il Direttore amministrativo, il programma annuale da sottoporre al Consiglio direttivo e, in genere, di curare tutti gli altri compiti assegnatigli dal presente Statuto o dal Regolamento e di dare esecuzione a tutte le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo.

Art. 13  Il Direttore amministrativo ha il compito specifico di preparare, d’intesa con il Presidente ed il Direttore artistico, il bilancio annuale del Centro, da sottoporre al Consiglio direttivo e, in genere, di curare tutti gli altri compiti assegnatigli dal presente Statuto o dal Regolamento e di dare esecuzione a tutte le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo.

Art. 14  Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre revisori dei conti, nominati dall’Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni, possono essere riconfermati e nella prima seduta nominano nel loro seno il Presidente.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo e contabile con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme degli art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 15  Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.  Il bilancio preventivo e quello consuntivo, dopo l’approvazione dell’Assemblea, potranno essere inviati per conoscenza ai Ministeri della Pubblica Istruzione, degli Affari Esteri, per i Beni Culturali, del Turismo e dello Spettacolo e alla RAI-Radiotelevisione Italiana.

Art. 16 Le proposte di modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati con delega.
Con il voto favorevole della metà più uno dei soci può essere approvato un Regolamento interno integrativo dello statuto.

(*) Approvato in data 29.12.1987; successivamente modificato dall’Assemblea del 27.2.1993 e dall’Assemblea del 26.6.1997.